[docenti-chimica] Re: Fwd: Art. 11 Legge delega. Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca


Cronologico Percorso di conversazione 
  • From: fidaleo < >
  • To: blasco morozzo della rocca < >
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  • Subject: [docenti-chimica] Re: Fwd: Art. 11 Legge delega. Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca
  • Date: Thu, 06 Jun 2024 20:36:00 +0200
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Cari Colleghi, nel rispondere al collega Della Rocca mi permetto di esprimere tutto il mio disgusto per questo governo. Ma a parte questo mio disagio personale, cosa possiamo fare noi tutti (non solo gli accademici, ma tutta la popolazione con un briciolo di onesta' intellettuale) per cercare di contrastare questo stato di fatto che ci portera' a breve al complimento completo catastrofe?

Mi scuso per questo mio sfogo ma non ne potevo piu' di somatizzare questo stato di fatto, corrosivo per i miei organi interni

Francesco Fidaleo




On 2024-06-06 20:04, blasco morozzo della rocca wrote:
Carissim*

non ho fatto in tempo a girarvie i rumors sulla riforma del pre-ruolo [si vogliono reintrodurre sei (6!) contratti diversi] che arriva una proposta di legge delega al governo di riforma dell'UniversitĂ .

Prima di trovarci la "frittata" ormai fatta mi chiedo:
Ma con tutto il peso politico potenziale che ha la nostra universitĂ  sul governo, vogliamo provare ad intervenire preventivamente per provare a "guidare" il processo?
O vogliamo assistere all'ennesima riforma spacciata per salvifica salvo poi ritrovarsi tra qualceh anno a leccarsi le ferite derivate da interventi ideologici e nefasti? (Ogni riferimento alle 240/10 ak.a Gelmini è espressamente NON casuale)

O, semplicemente, siamo d'accordo con le visioni Bernini/Valoditara et co?


grazie dell'attenzione e scusate per eventuali invii multipli
blasco





----- Messaggio inoltrato da "' ' via Discussione R29A" < > -----
       Data: Thu, 6 Jun 2024 15:24:04 +0000
Da: "' ' via Discussione R29A" < >
Rispondi-A: 

Oggetto: [Discussione_R29A] Art. 11 Legge delega. Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca
          A: 


Carissime e carissimi,

Come temevamo, è arrivata ieri la proposta di legge che delega il Governo a una riforma complessiva e globale del sistema universitario. Non solo “preruolo”, ma assetto organizzativo e governance degli atenei, ASN e reclutamento, riordino della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale, internazionalizzazione e mobilità interna di studenti e docenti.

Entro diciotto mesi saranno emanati i decreti legislativi… dunque, dopo esattamente quindici anni dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, una nuova riforma del sistema universitario dovrebbe vedere la luce a dicembre 2025.

Le sirene sul preruolo, ormai chiare – con tanto di difesa quotidiana della riforma che verrà – non lasciano sperare nulla di buono sul resto.

In calce trovate il testo dell’articolo… avremo bisogno di tutto il sostegno e la forza di chi è strutturato e ha a cuore una ricerca e una università diverse dal disegno scellerato di Bernini-Valditara.

Davide

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Davide Clementi
Vicesegretario nazionale
🍎 ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca in Italia

PIÙ SIAMO, PIÙ CONTIAMO | ISCRIVITI ALL’ADI, DAI FORZA AI TUOI DIRITTI<https://urldefense.com/v3/__https://dottorato.it/user/register__;!!O5Bi4QcV!C2mah2B15l1ZW7ubodVShb-pJAFWQtP8joUvjAyQUDlvZMZnDWIfEWAFPqwr9e4PNR4a7LyqS6CefV1WX1OaZN2nRIRXxDC9LPdMGmhs8eSUgFE_HZc$ >



ART. 11

(Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e governance interna delle universitĂ ;
b) riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonché di mobilità all’interno del sistema nazionale della ricerca;
c) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell’internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall’estero di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;
d) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all’individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonché alle condizioni e alle modalità di svolgimento di attività esterne all’istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali;
e) riordino delle disposizioni relative alla individuazione dei principi generali a tutela dell’autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l’interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi;
f) riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza;
g) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all’attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, ai sistemi informativi, valorizzando l’autonomia delle istituzioni;
h) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all’attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonché ricognizione e aggiornamento delle attività di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
2. I decreti legislativi in attuazione della delega di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con uno o piĂą regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono riunite in un regolamento unico.
5. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al presente articolo sono riuniti in un regolamento unico.


----- Fine messaggio inoltrato. -----



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