Carissim*
non ho fatto in tempo a girarvie i rumors sulla riforma del pre-ruolo [si vogliono reintrodurre sei (6!) contratti diversi] che arriva una proposta di legge delega al governo di riforma dell'UniversitĂ .
Prima di trovarci la "frittata" ormai fatta mi chiedo:
Ma con tutto il peso politico potenziale che ha la nostra universitĂ sul governo, vogliamo provare ad intervenire preventivamente per provare a "guidare" il processo?
O vogliamo assistere all'ennesima riforma spacciata per salvifica salvo poi ritrovarsi tra qualceh anno a leccarsi le ferite derivate da interventi ideologici e nefasti? (Ogni riferimento alle 240/10 ak.a Gelmini è espressamente NON casuale)
O, semplicemente, siamo d'accordo con le visioni Bernini/Valoditara et co?
grazie dell'attenzione e scusate per eventuali invii multipli
blasco
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Data: Thu, 6 Jun 2024 15:24:04 +0000
Da: "' ' via Discussione R29A" < >
Rispondi-A:
Oggetto: [Discussione_R29A] Art. 11 Legge delega. Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca
A:
Carissime e carissimi,
Come temevamo, è arrivata ieri la proposta di legge che delega il Governo a una riforma complessiva e globale del sistema universitario. Non solo “preruolo”, ma assetto organizzativo e governance degli atenei, ASN e reclutamento, riordino della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale, internazionalizzazione e mobilità interna di studenti e docenti.
Entro diciotto mesi saranno emanati i decreti legislativi… dunque, dopo esattamente quindici anni dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, una nuova riforma del sistema universitario dovrebbe vedere la luce a dicembre 2025.
Le sirene sul preruolo, ormai chiare – con tanto di difesa quotidiana della riforma che verrà – non lasciano sperare nulla di buono sul resto.
In calce trovate il testo dell’articolo… avremo bisogno di tutto il sostegno e la forza di chi è strutturato e ha a cuore una ricerca e una università diverse dal disegno scellerato di Bernini-Valditara.
Davide
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Davide Clementi
Vicesegretario nazionale
🍎 ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca in Italia
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ART. 11
(Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e governance interna delle universitĂ ;
b) riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonché di mobilità all’interno del sistema nazionale della ricerca;
c) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell’internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall’estero di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;
d) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all’individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonché alle condizioni e alle modalità di svolgimento di attività esterne all’istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali;
e) riordino delle disposizioni relative alla individuazione dei principi generali a tutela dell’autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l’interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi;
f) riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza;
g) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all’attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, ai sistemi informativi, valorizzando l’autonomia delle istituzioni;
h) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all’attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonché ricognizione e aggiornamento delle attività di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
2. I decreti legislativi in attuazione della delega di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, anche su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con uno o piĂą regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono riunite in un regolamento unico.
5. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al presente articolo sono riuniti in un regolamento unico.
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